Politiche UE

Politica Commerciale dell’UE

I benefici delle Indicazioni Geografiche (IG) sono particolarmente importanti dal punto di vista del commercio internazionale in quanto possono fornire un meccanismo di promozione delle esportazioni attraverso il quale l’UE può competere sulla qualità piuttosto che sul prezzo, a causa delle loro specificità dovute, almeno in parte, ai territori di origine e ai fattori naturali e umani inerenti.

Introduzione

I sistemi di qualità dell’UE, che ad oggi coprono 1.501 IG per l’agroalimentare e 1.607 IG per il vino – DOP e IGP registrate dalla Commissione europea (CE) – rappresentano un valore di vendita di quasi 75 miliardi di euro e il 15,5% delle esportazioni agroalimentari totali dell’UE.

Allo stesso tempo, l’uso improprio, l’imitazione e l’evocazione delle IG nel commercio internazionale sono in aumento, così come l’usurpazione e l’abuso di reputazione su Internet, a scapito dei consumatori e dei produttori certificati, mettendo in pericolo la vitalità economica complessiva del settore delle IG e delle comunità locali.

Negli accordi commerciali tra l’UE e i paesi terzi, le IG sono incluse nel capitolo sui diritti di proprietà intellettuale. La Commissione negozia una lista di IG europee che saranno protette nel paese terzo in questione in base all’accordo e una lista di IG del paese terzo che saranno protette nell’UE.

Accordi commerciali dell’UE entrati in vigore

Accordi commerciali dell’UE in fase di negoziazione

  • UE – CETA: entrato provvisoriamente in vigore il 21 settembre 2017 e ancora in attesa di essere ratificato da alcuni Stati membri, protegge 172 IG, soprattutto agroalimentari;
  • UE – Giappone: entrato in vigore il 1° febbraio 2019, copre 211 IG principalmente nel settore agroalimentare;
  • UE – Vietnam: entrato in vigore all’inizio di agosto 2020, copre 169 IG dell’UE;
  • UE – Cina: questo accordo bilaterale, che mira a proteggere 100 IG dell’UE in Cina contro l’imitazione e la contraffazione, è entrato in vigore il 1° marzo 2021. L’accordo prevede anche la protezione di 100 IG cinesi nell’UE. Quattro anni dopo la sua entrata in vigore, la portata dell’accordo sarà estesa ad altre 175 IG di entrambe le parti.
  • UE – Mercosur: l’UE e gli Stati del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno raggiunto un accordo politico per un accordo commerciale il 28 giugno 2019. Con l’entrata in vigore dell’accordo, 357 IG saranno protette;
  • UE – Australia: i negoziati per un accordo di libero scambio sono iniziati a giugno 2018. L’UE ha chiesto all’Australia di proteggere circa 400 IG (234 nomi di alcolici e 166 nomi di prodotti alimentari);
  • UE – Nuova Zelanda: le due parti hanno avviato i negoziati per un accordo di libero scambio nel giugno 2018. L’accordo è stato raggiunto il 30 giugno 2022 ed è in attesa della firma del Consiglio. Questo accordo commerciale garantirà la protezione in Nuova Zelanda dell’intero elenco di vini e alcolici dell’UE e di 163 IG per i prodotti alimentari. L’accordo protegge anche 23 IG vinicole della Nuova Zelanda e prevede la possibilità per entrambe le parti di aggiungere altre IG in futuro.
  • UE-India: le due parti stanno negoziando un accordo sulle indicazioni geografiche. Il primo ciclo di negoziati sulle IG si è tenuto dal 27 giugno al 1° luglio 2022 a Nuova Delhi. Le Parti hanno discusso la richiesta dell’UE di proteggere le IG nell’ambito dell’accordo bilaterale; la richiesta dell’India di proteggere anche le IG non agricole attraverso l’accordo; le disposizioni in materia di controllo e applicazione essenziali per l’attuazione dell’accordo; il requisito indiano di registrare gli utilizzatori autorizzati per ogni IG; la richiesta dell’UE di fornire un livello elevato (articolo 23+ TRIPS) di protezione al di là dei vini e degli alcolici.
  • UE – Chile: l’accordo proteggerà 216 nomi di IG dell’UE per alimenti e bevande in Cile. Questo si aggiunge all’accordo esistente sui vini e gli spiriti, che protegge 1.745 IG vitivinicole e 257 IG di spiriti e i vini aromatizzati. L’accordo consente di aggiungere nuove IG sotto la protezione dell’accordo in futuro.

Brexit

In seguito ai risultati del referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito ha formalmente lasciato l’Unione europea il 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’Accordo di Recesso. Esso doveva garantire un’uscita ordinata del Regno Unito dall’UE, segnando l’inizio di un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, durante il quale i diritti e gli obblighi dell’UE hanno continuato ad applicarsi al Regno Unito.

Il 2 marzo 2020 sono iniziati i negoziati formali su un futuro Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito. Negoziati intensi hanno portato a un accordo di principio raggiunto a livello dei negoziatori il 23 dicembre 2020, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021 ed effettivo dal 1° maggio 2021.

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dell’UE, l’accordo di recesso garantisce il mantenimento della protezione nel Regno Unito dello stock di indicazioni geografiche registrate nell’UE fino all’ultimo giorno del periodo di transizione (articolo 54, paragrafo 2, primo comma). Ciò significa che le indicazioni geografiche registrate nell’Unione europea entro il 31 dicembre 2020 rimarranno protette nel Regno Unito senza la necessità di introdurre una domanda nel Regno Unito o di intraprendere particolari procedure amministrative per garantire tale protezione.

In merito all’Accordo sugli scambi e la cooperazione, non sono state incluse disposizioni sulla protezione delle future IG (registrate nell’UE a partire dal 1° gennaio 2021). Il testo finale dell’accordo menziona semplicemente una possibile revisione futura in relazione alle indicazioni geografiche, lasciando spazio alle due parti di accordarsi in un secondo momento sulle regole riguardanti la protezione e l’applicazione delle loro IG.

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha istituito il proprio sistema di IG gestito dal Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). La protezione conferita da una IG del Regno Unito intende rispecchiare quella conferita da una IG dell’UE.

In conformità con l’accordo di recesso, alle IG UE esistenti sarà concesso un diritto equivalente nel Regno Unito. La registrazione della IG equivalente britannica sarà automatica e senza costi. Al contrario, le IG UE registrate dopo la fine del periodo di transizione, dovranno presentare al DEFRA una richiesta di riconoscimento per una IG britannica.